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Sez. 2 - , Sentenza n. 12366 del 11/12/2020 Cc. (dep. 31/03/2021) Rv. 280998 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Istanza di revoca - Già avvenuta emissione del decreto instaurativo del giudizio - Competenza a decidere - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280998-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione del bene sottoposto a vincolo quando già sia stato emesso il decreto instaurativo del giudizio appartiene, ai sensi del principio generale di cui agli artt. 317, comma 2, e 554 cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari sintanto che il decreto stesso non sia stato trasmesso al giudice dibattimentale unitamente al relativo fascicolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali ritardi nella formazione del fascicolo per il dibattimento e nella sua trasmissione al giudice competente per il giudizio non incidono sulla competenza, potendo l'inerzia, se ingiustificata, rilevare esclusivamente ai fini disciplinari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)