Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 04/03/1998 (Rv. 513323 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Parte vittoriosa avente titolo per detrazione della somma dovuta per IVA dovuta al proprio difensore - Incidenza ostativa sul provvedimento giudiziale di condanna della parte soccombente al rimborso di detta somma - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il principio per cui tra le spese processuali che il soccombente deve al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, postoché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad un data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)