Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 24/03/2000 (Rv. 535042 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Rimborso al vincitore dell'IVA dovuta al difensore per le prestazioni professionali - Possibilità per il vincitore per la sua qualità di portarla in detrazione - Incidenza ostativa ai fini della condanna - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Tra le spese processuali, cui la parte soccombente dev'essere condannata a rimborsare al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede d'esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)