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Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006 (Rv. 590030 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Versamento ex art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ripetibilità in caso di accertamento dell'insussistenza della violazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590030-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Il versamento previsto dall'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, integrando esercizio di una facoltà del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati dell'oblazione o definizione agevolata, per prevenire od elidere ogni contesa sull'"an" ed il "quantum" della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)