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Sez. L, Sentenza n. 1603 del 12/03/1982 (Rv. 419423 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - CASSAZIONE CON RINVIO DI UN DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO CONTRO UN DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - TEMPESTIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419423-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - CASSAZIONE CON RINVIO DI UN DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI RECLAMO CONTRO UN DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - TEMPESTIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE - MOMENTO RILEVANTE.*

Il giudizio di rinvio, conseguente alla Cassazione di un decreto emesso dalla Corte d'appello in Sede di reclamo avverso un decreto del tribunale fallimentare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 394 cod. proc. civ. e 22 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, deve svolgersi con il rito camerale, e, pertanto, deve essere instaurato con ricorso. Ne consegue che la tempestività della riassunzione di detto giudizio, in relazione al termine di decadenza fissato dall'art. 392 cod. proc. civ., va riscontrata in relazione alla data del deposito di quel ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio. (V 2973/75, mass n 377065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)