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Sez. 3, Sentenza n. 4824 del 28/07/1986 (Rv. 447529 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ATTI ESTERNI ED INTERNI - DEROGABILITÀ PER GLI ATTI ESTERNI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447529-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ATTI ESTERNI ED INTERNI - DEROGABILITÀ PER GLI ATTI ESTERNI - LIMITI.*

Il divieto agli accomandanti sia di trattare e concludere affari in nome della società, sia di compiere Atti di amministrazione, posto dall'art. 2320 cod. civ., ha per oggetto Atti esterni ed interni e mentre è incondizionato per gli Atti interni di amministrazione, è invece derogabile per gli Atti esterni, in forza di procura speciale per i singoli affari, con la conseguenza che, al di fuori di tale particolare ipotesi, gli Atti di amministrazione e le operazioni gestorie sono consentite allo accomandante solo se si tratta di opera di collaborazione nel quadro di un rapporto di subordinazione dell'accomandante all'accomandatario. (Conf 6906/82, mass n 424557).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)