Sez. 1, Sentenza n. 6906 del 15/12/1982 (Rv. 424557 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ATTI ESTERNI ED INTERNI - DEROGABILITÀ PER GLI ATTI ESTERNI - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ATTI ESTERNI ED INTERNI - DEROGABILITÀ PER GLI ATTI ESTERNI - LIMITI.*
Il divieto agli accomandanti sia di trattare e concludere affari in nome della società, sia di compiere Atti di amministrazione, posto dall'art. 2320 cod. civ., ha per oggetto Atti esterni ed interni e mentre è incondizionato per gli Atti interni di amministrazione, è invece derogabile per gli Atti esterni, in forza di procura speciale per i singoli affari, con la conseguenza che, al di fuori di tale particolare ipotesi, gli Atti di amministrazione e le operazioni gestorie sono consentite allo accomandante solo se si tratta di opera di collaborazione nel quadro di un rapporto di subordinazione dell'accomandante all'accomandatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)