Sez. L, Sentenza n. 2893 del 10/03/1992 (Rv. 476180 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sanatoria ex art. 1, comma secondo, legge n. 93 del 1988 - Portata - Riferimento esclusivo alle posizioni già definite con il provvedimento finalizzato alle liquidazione della prestazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Insussistenza.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Con riguardo agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d' età, la sanatoria operata dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93 - che, dopo la mancata conversione del d.l. 9 dicembre 1987 n. 495 (il cui art. 1 recava l'interpretazione autentica degli artt. 10 ed 11 della legge n. 854 del 1973 ed 1 della legge n. 18 del 1980 nel senso che i sordomuti, i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento di sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'Interno alle rispettive categorie di appartenenza), ha convertito il d.l. 8 febbraio 1988 n. 25 sopprimendo il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 di tale decreto - concerne esclusivamente le posizioni già definite, ossia esaurite mediante l'adozione da parte dell'INPS del provvedimento finalizzato alla materiale liquidazione della prestazione, con esclusione non solo delle posizioni appena attivate dall'istanza degli interessi ma anche di quelle per le quali vi sia stata la decisione favorevole dei comitati provinciali di assistenza e beneficienza. Tale (restrittiva) interpretazione della norma di sanatoria - che trae conforto anche dalle sentenze delle Corte Costituzionale nn. 289 del 1990 e 75 del 1991 - non rende la stessa norma sospettabile d'illegittimità costituzionale, atteso che, come rilevato dalle citate decisioni del giudice delle leggi, la disparità di trattamento derivante dalla limitazione degli effetti della sanatoria alle pensioni già definite non viola il principio di eguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 10 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 14, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)