Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 24/11/1967 (Rv. 330398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE TRAMITE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE TRAMITE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al prestatore d'opera una retribuzione conforme alla tariffa e ai contratti collettivi non puo derivare dal fatto che l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo tramite gli uffici di collocamento, secondo la disposizione della legge 29 aprile 1949, n.364. (Conf. 2738-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)