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Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 24/11/1967 (Rv. 330398 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE TRAMITE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330398-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - OBBLIGATORIETA - ASSUNZIONE TRAMITE GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO - IRRILEVANZA.*

L'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al prestatore d'opera una retribuzione conforme alla tariffa e ai contratti collettivi non puo derivare dal fatto che l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo tramite gli uffici di collocamento, secondo la disposizione della legge 29 aprile 1949, n.364. (Conf. 2738-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)