Sez. 1, Sentenza n. 4283 del 08/05/1996 (Rv. 497474 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dal D.L. n. 429 del 1982 - Definizione automatica ex. art. 28 - Dichiarazione integrativa in materia di I.V.A. - Conferimento di azienda ad una società - Soggetto legittimato alla presentazione della dichiarazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la dichiarazione integrativa per la definizione automatica ex art. 28 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, delle pendenze tributarie in materia di I.V.A. di una ditta individuale, che ha conferito la propria azienda ad una società per azioni, non può essere presentata efficacemente da quest'ultima, non essendo applicabile in tal caso la disciplina di cui all'art. 25, secondo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, il quale dispone che nei casi di fusione la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)