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Sez. 3 - , Sentenza n. 15755 del 22/01/2020 Ud. (dep. 25/05/2020) Rv. 279271 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1930) - MOTIVAZIONE - PROVE | Principio del "cui prodest" - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2020-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279271-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1930) - MOTIVAZIONE - PROVE

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa al reato di utilizzazione illecita di dati personali di terzi al fine di formare falsamente un contratto di fornitura di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di condanna dell'imputato che aveva valorizzato, unitamente all'interesse dello stesso alla stipula del contratto, in quanto agente di commercio addetto al procacciamento di affari, anche la presenza sul modulo del suo codice identificativo personale.) (Conf. n. 12329/88, Rv. 179918).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)