Sez. L, Sentenza n. 4040 del 11/06/1983 (Rv. 428989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLA CARRIERA O ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COPERTURA DI UN POSTO RIMASTO VACANTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLA CARRIERA O ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COPERTURA DI UN POSTO RIMASTO VACANTE.*
Nel rapporto di impiego privato - al di fuori di specifiche situazioni regolate dalla legge (art. 13 della legge n. 300 del 1970) - non sussiste un diritto del dipendente alla carriera, né sussiste, a meno che non siano intercorse in proposito precise pattuizioni (individuali o collettive), alcun diritto alla promozione, per la configurabilità del quale è indispensabile che la disciplina contrattuale garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato, perciò automatico, dell'accertato verificarsi di determinati e specifici presupposti di mero fatto, esclusa ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro. (la S.C. ha cassato la sentenza la quale aveva ritenuto che, nella specie, sulla base dell'art. 21, punto 8, del C.C.n.L. per i dipendenti elettrici del 29 maggio 1978, la vacanza di un determinato posto dovesse essere dall'e.N.E.L. coperta con l'assegnazione ad esso del lavoratore resistente anziché mediante l'espletamento di un concorso interno). (V 473/72, mass n 356422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 29/05/1978 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)