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Sez. L, Sentenza n. 3492 del 27/05/1981 (Rv. 414088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAM - CITAZIONE IN GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - INAM - CITAZIONE IN GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - VALIDITA - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

L'atto di citazione in giudizio dell'INAM puo essere notificato presso la Sede provinciale dell'istituto interessata alla controversia solo quando il direttore di detta Sede sia munito di poteri di rappresentanza, per delega scritta ricevuta dal Presidente dello istituto, sicche, in difetto di tale delega, va dichiarata la nullita, in caso di mancata Costituzione in giudizio dell'ente convenuto, della citazione non notificata presso la Sede centrale dell'istituto, in Roma. (Conf 3723/77, mass n 387384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 14, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)