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Sez. L, Sentenza n. 3723 del 11/08/1977 (Rv. 387384 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'INAM - NOTIFICAZIONE - LUOGO.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387384-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'INAM - NOTIFICAZIONE - LUOGO.*

L'atto di citazione in giudizio dell'istituto nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (INAM) puo essere notificato presso la Sede provinciale dell'istituto medesimo, interessata alla controversia, solo quando il direttore di tale Sede sia munito di poteri di rappresentanza, per delega scritta ricevuta dal Presidente. In difetto, la citazione, a pena di nullita, rilevabile d'ufficio in caso di contumacia del convenuto, va notificata presso la Sede centrale dell'istituto, in Roma, nel rispetto dei termini di comparizione previsti dall'art 163 bis cod proc civ. (V 138/64, mass n 300191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)