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Sez. L, Ordinanza n. 2885 del 05/02/2025 (Rv. 673718-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni ex l. n. 150 del 2000 - Caratteri - Natura - Conseguenze - Posizione del personale - Assimilabilità alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963 - Esclusione - Ragioni. STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673718-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, pur prevedendo l'iscrizione all'albo professionale dei relativi addetti e un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, è un'articolazione organizzativa finalizzata a un'attività d'informazione istituzionale e si colloca nella struttura gerarchica degli enti per il tramite del capo ufficio stampa, sicché il personale che vi presta servizio - se non incardinato nell'ufficio già prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede

di contrattazione collettiva, alla posizione di addetto all'ufficio stampa pubblico, che, pur trovando nella previa iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non è assimilabile alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo della spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica.

Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 07/06/2000 num. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)