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Sez. L, Ordinanza n. 33596 del 20/12/2024 (Rv. 673308-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Pubblico impiego privatizzato - Uffici stampa delle P.A. ex art. 9 l. n. 150 del 2000 - Personale addetto - Art. 1, comma 160, l. n. 160 del 2019 - Destinatari della disciplina - Impiegati di ruolo - Epoca antecedente all'entrata in vigore dei c.c.n.l. relativi al triennio 2016-2018 - Applicazione del c.c.n.l. giornalistico - Conservazione del trattamento retributivo in godimento - Condizioni. STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673308-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 1, comma 160, della l. n. 160 del 2019 ha consentito che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 150 del 2000, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei c.c.n.l. relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, possa essere mantenuto il trattamento economico già in godimento, se più favorevole rispetto a quello stabilito da tali c.c.n.l. e a condizione della previsione, da parte della futura contrattazione collettiva, di un assegno personale riassorbibile.

Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 160 CORTE COST., Contr. Coll. 21/05/2018

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)