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Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011 (Rv. 617184 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Geometra - Redazione di progetto di opere riservate alla competenza degli ingegneri - Conseguenze - Nullità del contratto - Spettanza del compenso - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617184-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

Il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)