Sez. 3, Sentenza n. 575 del 10/03/1967 (Rv. 326551 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO COME CHIROGRAFARIO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RICHIESTA AL FALLITO DEL PAGAMENTO PER INTERO DEL CREDITO - DIRITTO DEL CREDITORE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE DI UN CREDITO IPOTECARIO COME CHIROGRAFARIO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER CONCORDATO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RICHIESTA AL FALLITO DEL PAGAMENTO PER INTERO DEL CREDITO - DIRITTO DEL CREDITORE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Se, in Sede di formazione e verificazione dello stato passivo, il giudice delegato al fallimento abbia escluso la sola garanzia ipotecaria di un credito ed ammesso questo in via chirografaria, il credito re, che abbia fatto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione della garanzia, ove, nelle more del giudizio sulle contestazioni, intervenga la chiusura del fallimento per passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato proposto dal fallito ed approvato dai creditori, puo opporre al fallito ritornato in bonis l'originario credito ipotecario, ossia puo chiedere il pagamento per intero (e non in moneta concordataria) del suo credito. Ai fini di tale opponibilita, non sussiste un Onere di riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo, interrotto per l'intervento concordato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)