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Sez. 3, Sentenza n. 3478 del 23/10/1969 (Rv. 343605 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - RIASSUNZIONE - SPETTANZA DELLA RELATIVA FACOLTA TANTO AL CREDITORE CONTESTATO QUANTO AL FALLITO TORNATO IN BONIS.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343605-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - RIASSUNZIONE - SPETTANZA DELLA RELATIVA FACOLTA TANTO AL CREDITORE CONTESTATO QUANTO AL FALLITO TORNATO IN BONIS.*

L'interruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo, a seguito della chiusura del fallimento per omologazione del concordato, non produce effetti sull'Azione, il che importa che tanto il creditore contestato, quanto il fallito ritornato in bonis hanno facolta di riassumere il giudizio di contestazione o di iniziare un nuovo giudizio per l'accertamento della sussistenza o della insussistenza del credito o delle sue garanzie specifiche. (V 575-67 massima n 326551).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)