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Sez. 2, Sentenza n. 3926 del 23/11/1984 Cc. (dep. 28/12/1984) Rv. 167235 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - ORDINANZA CHE DECIDE SULLA REMISSIONE DEL DEBITO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA SECONDO, LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SENZA PORRE IL P.M. IN CONDIZIONI DI CONCLUDERE - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167235-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - ORDINANZA CHE DECIDE SULLA REMISSIONE DEL DEBITO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA SECONDO, LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SENZA PORRE IL P.M. IN CONDIZIONI DI CONCLUDERE - NULLITÀ - SUSSISTENZA.*

È nulla l'ordinanza che decide sull'istanza di remissione di debito de plano, senza previa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71, comma secondo, ordinamento penitenziario all'interessato, al difensore e al P.m. e senza che quest'ultimo sia stato comunque sentito o almeno posto in condizione di concludere. (V mass n 146445).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)