Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 16/07/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146445 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA - (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE DEL GIORNO FISSATO PER LA DELIBERAZIONE - NECESSITA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA - (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE DEL GIORNO FISSATO PER LA DELIBERAZIONE - NECESSITA.*
La mancata comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo dell'avviso al difensore della data fissata per le deliberazioni della Sezione o del magistrato di sorveglianza comporta nullita del provvedimento adottato, ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen, applicabile anche al procedimento di sorveglianza. (Conf mass n 139154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)