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Sez. 1, Sentenza n. 488 del 22/01/1980 (Rv. 403870 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - DISCIPLINA EX ART 170 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - DESTINATARIO DELLE COMUNICAZIONI - DOMICILIATARIO - MORTE DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - SENTENZA EMESSA IN SEDE DI REGOLAMENTO DELLA GIURISDIZIONE - COMUNICAZIONE AL DOMICILIATARIO DOPO LA MORTE DEL DIFENSORE - VALIDITA - EFFETTI - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403870-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - DISCIPLINA EX ART 170 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - DESTINATARIO DELLE COMUNICAZIONI - DOMICILIATARIO - MORTE DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - SENTENZA EMESSA IN SEDE DI REGOLAMENTO DELLA GIURISDIZIONE - COMUNICAZIONE AL DOMICILIATARIO DOPO LA MORTE DEL DIFENSORE - VALIDITA - EFFETTI - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA.*

Nel processo dinanzi alla Corte di Cassazione - che e dominato dall'impulso d'ufficio e non richiede attivita di procuratore - le parti stanno in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell'albo speciale, il quale deve essere bensi munito di procura, ma non diventa per cio solo il destinatario delle notificazioni e delle comunicazioni, essendo a tal fine richiesta una specifica elezione di domicilio (art 366, comma secondo, cod proc civ). ne consegue che la disposizione dell'art 170 cod proc civ, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito, non opera nel processo di Cassazione, nel quale il destinatario delle comunicazioni e essenzialmente il domiciliatario designato a termini del citato art 366 (ovvero nel contenzioso elettorale anche nominato direttamente dalle parti con autonoma dichiarazione) e sulla cui capacita, rispetto ai fini per cui egli e nominato, non incide la morte del difensore: validamente, quindi, la sentenza emessa a definizione del regolamento di giurisdizione viene comunicata al domiciliatario pur dopo la morte del difensore, e da tale data decorre il termine per la riassunzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)