Sez. 5, Sentenza n. 13311 del 28/06/2016 (Rv. 640158 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Unità immobiliari - Abitazioni di lusso - Definizione - Art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 - Portata - Coordinamento con l'art. 5.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 (applicabile "ratione temporis"), ai sensi del quale devono essere considerati di lusso tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative, costituisce la norma base per individuare le caratteristiche di lusso riferite all'estensione della superficie dell'immobile e non è contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto, che attribuisce rilevanza alla dimensione dell'area scoperta pertinenziale solo se la o le unità immobiliari che compongono l'alloggio padronale abbiano un'area coperta di superficie complessiva superiore a 200 ma comunque inferiore a 240 metri quadrati.
Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 08/11/2013 num. 128, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)