Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012 (Rv. 625178 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Art. 6 d.m. 2 agosto 1969 - Unità immobiliari - Abitazioni di lusso - Definizione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi dell'art.6 del d.m. 2 agosto 1969, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative.
Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)