Sez. 3, Sentenza n. 872 del 05/04/1963 (Rv. 261207 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - GIUDIZIO CIVILE E PENALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - SCONTRO DI VEICOLI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - INDAGINE DEL GIUDICE CIVILE SULLA COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - PRECLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - GIUDIZIO CIVILE E PENALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - SCONTRO DI VEICOLI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - INDAGINE DEL GIUDICE CIVILE SULLA COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO - PRECLUSIONE.*
A norma dell'art 27 cod proc civ, la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile ha autorita di cosa giudicata nel successivo giudizio civile di risarcimento dei danni, iniziato o proseguito contro il colpevole o contro il responsabile civile, in ordine non soltanto alla sussistenza del fattò reato e dei suoi elementi costitutivi, ma anche ai presupposti di fatto e di diritto assunti a fondamento logico 'giuridico della decisione adottata. E precluso al giudice civile, nei limiti degli accertamenti in ordine agli elementi del fattòreato contenuti nella sentenza penale, il riesame del rapporto di causalita efficiente tra l'operato del colpevole e l'evento dannoso. Pertanto, e negata al giudice civile l'indagine diretta a stabilire il concorso di eventuali concause, quale la colpa concorrente del danneggiato, se tale indagine sia stata condotta e conclusa positivamente o negativamente nella motivazione della sentenza penalè anche se la affermazione o la esclusione di tale concorso di responsabilita nella produzione dell'evento non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza. Conseguentemente, nel giudizio di liquidazione di danni derivanti dalla collisione tra due veicoli, deve ritenersi che l'accertamento col giudicato penale della colpa esclusiva di uno dei conducenti precluda in Sede civile ogni ulteriore indagine diretta a stabilire se, ferma la colpa del condannato in ordine alla produzione del sinistro, vi sia stato da parte del danneggiato, conducente dell'altro veicolo, un concorso di colpa, negato dal giudice penale con l'affermazione della colpa esclusiva del condannato a seguito della riconosciuta impossibilita dell'altro conducente di evitare il danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)