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Sez. 2 - , Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 (Rv. 648162 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | - Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte o perdita della capacità della parte - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore della parte colpita dall'evento – Necessità - Equipollenza del deposito dei documento da cui risulti la causa interruttiva e la dichiarazione di interruzione - Manifesta infondatezza - Questione di costituzionalità –
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648162-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore; ne consegue che la relativa la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 300

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)