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Sez. 2, Sentenza n. 8494 del 28/05/2012 (Rv. 622456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte o perdita della capacità della parte - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore della parte colpita dall'evento - Necessità - Dichiarazione resa in diverso processo o in diverso grado - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622456-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)