Sez. L, Sentenza n. 2198 del 03/04/1980 (Rv. 405863 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX ART 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - CARATTERE DI NORMA GIURIDICA - EFFETTI - DIPENDENTI TELEFONICI ADDETTI ESCLUSIVAMENTE AL LAVORO DI COMMUTAZIONE NOTTURNA - TREDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX ART 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - CARATTERE DI NORMA GIURIDICA - EFFETTI - DIPENDENTI TELEFONICI ADDETTI ESCLUSIVAMENTE AL LAVORO DI COMMUTAZIONE NOTTURNA - TREDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per la disciplina del trattamento economico dei dipendenti delle imprese industriali, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n 1070, in attuazione della legge di delega 14 luglio 1959 n 741, nella parte in cui prevede la liquidazione della gratifica natalizia sulla base della retribuzione globale di fatto per gli operai in servizio alla data di applicazione dell'accordo stesso ha assunto - con riferimento anche agli artt 1 e 2 del dll 25 gennaio 1945 n 13, recante provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori - il carattere di una norma giuridica i cui effetti si esplicano, alla stregua dei principi contenuti nell'art 7 della legge di delega n 741 del 1959, a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel settore industriale anteriori e successivi alla data di entrata in vigore del citato DPR n 1070 del 1960. Pertanto, la tredicesima mensilita per i dipendenti telefonici addetti esclusivamente al lavoro di commutazione notturna va determinata tenendo presente la maggiorazione prevista per tale lavoro, nonche l'indennita di tavolo di commutazione, rientranti nel concetto di retribuzione globale di fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 25/01/1945 num. 13 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 25/01/1945 num. 13 art. 2, Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)