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Sez. L, Sentenza n. 6892 del 14/12/1982 (Rv. 424545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO - NON COMPUTABILITÀ AI SENSI DELLE CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE INDUSTRIE METALMECCANICHE - CONFORMITÀ DELLE CLAUSOLE STESSE CON L'ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA NATALIZIA - DETERMINAZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO - NON COMPUTABILITÀ AI SENSI DELLE CLAUSOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE INDUSTRIE METALMECCANICHE - CONFORMITÀ DELLE CLAUSOLE STESSE CON L'ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*

La legittimità delle clausole della contrattazione collettiva (nella specie, contratti del 1966, del 1970 e del 1973) per le industrie metalmeccaniche private che escludano la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno ai fini della Determinazione della gratifica natalizia dev'essere accertata, dal giudice del merito, anche in relazione all'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 per i dipendenti delle imprese industriali (reso efficace erga omnes - in attuazione della legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 - con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070), il quale, come disposizione avente valore di norma giuridica cogente, prevede che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto, con ciò togliendo a tale emolumento (limitatamente ai dipendenti del settore produttivo industriale) la caratteristica di puro e semplice istituto contrattuale. (V 4896/80, mass n 408726; (V 2198/80, mass n 405863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)