Sez. 1, Sentenza n. 12968 del 05/02/2004 Cc. (dep. 17/03/2004) Rv. 227552 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Rinvio della prima udienza - Audizione richiesta dal proposto ad opera del magistrato di sorveglianza - Validità permanente anche per le udienze successive - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, una volta disposto il rinvio della trattazione ad altra udienza, il proposto che intenda essere sentito dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 666, comma quarto, e 678 cod. proc. pen., richiamati dall'art. 4 della legge 17 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ha l'obbligo di rinnovare la relativa istanza, non essendo sufficiente quella già formulata in precedenza con riferimento alla fissazione della prima udienza.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)