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Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204910 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Proposto detenuto fuori del circondario del tribunale procedente - Sua presenza nel procedimento - Necessità - Modi per assicurarla.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204910-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

In tema di procedimento di prevenzione, deve essere assicurata la comparizione personale del proposto, detenuto fuori del circondario del tribunale procedente, che ne abbia fatto richiesta. Più precisamente, se il proposto chiede di essere sentito, a tanto provvede il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione prima del giorno dell'udienza, salvo che il tribunale ritenga di disporre la traduzione; se, invece, chiede di partecipare a detta udienza, ne va garantita la presenza. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che tale interpretazione della normativa vigente, applicata analogicamente al procedimento di prevenzione sulla falsariga del procedimento di riesame delle misure cautelari, la sottrae a possibili censure di illegittimità costituzionale, sia con riferimento al principio di eguaglianza, sia con riguardo all'inviolabilità del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 101 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)