diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 05/02/2016 (Rv. 638580 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Sospensione dei lavori ex art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Sopravvenienza di una causa di forza maggiore - Temporaneità della causa - Necessità.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638580-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalto di lavori pubblici, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente giacché si fonda sulla condizione della temporaneità dell'ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)