Sez. 1, Sentenza n. 12980 del 05/06/2009 (Rv. 608271 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Sospensione dei lavori ex art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Condizioni - Sopravvenienza di una causa di forza maggiore - Temporaneità della causa - Necessità - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, perchè si fonda sulla condizione della temporaneità dell'ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole; per lo stesso motivo, non può qualificarsi come valida causa di cessazione della sospensione, l'ordine dell'Amministrazione di riprendere l'esecuzione dei lavori sulla base di una riduzione considerevole ed unilaterale del progetto iniziale che modifichi significativamente il contenuto del contratto. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di riprendere l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore ed ha confermato la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante e di condanna al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)