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Sez. 5, Sentenza n. 27578 del 20/11/2008 (Rv. 605649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Aziende municipalizzate - Somme dovute al Comune ex art. 44, comma secondo, del d.P.R. n. 902 del 1986 - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605649-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

Le somme che le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali sono tenute a pagare ai sensi dell'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 4 ottobre 1986, n.902 costituiscono il corrispettivo sinallagmatico del godimento dei beni conferiti dal Comune all'azienda come "capitale di dotazione"; ne discende che tali somme integrano un provento derivante dall'impiego di capitale e sono come tali da assoggettare a tassazione, in base all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto la richiesta di rimborso delle somme ritenute in acconto Irpeg sugli interessi maturati sui capitali concessi da un Comune alle aziende di servizi municipalizzate negandone la natura reddituale, in quanto mera restituzione delle somme a suo tempo sborsate dal Comune stesso).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 4 CORTE COST., DPR 04/10/1986 num. 902 art. 44 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)