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Sez. 1, Sentenza n. 6206 del 27/11/1979 (Rv. 402932 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO O DEL RECLAMO - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONDIZIONI - PRONUNCIA DI SECONDO GRADO ESPRESSAMENTE ESCLUDENTE LA INAMMISSIBILITA - ESPLICITA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402932-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLO APPELLO O DEL RECLAMO - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONDIZIONI - PRONUNCIA DI SECONDO GRADO ESPRESSAMENTE ESCLUDENTE LA INAMMISSIBILITA - ESPLICITA IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - NECESSITA.*

La regola secondo cui nel giudizio di Cassazione deve essere rilevata, anche d'ufficio, l'inammissibilita dell'appello (o del reclamo, in caso di provvedimento in camera di consiglio), trova applicazione unicamente nell'ipotesi in cui la declaratoria della inammissibilita sia stata omessa dal giudice di secondo grado, e non nel caso in cui l'inammissibilita sia stata espressamente esclusa, poiche in tal caso vi e una pronunzia sull'ammissibilita di quel gravame, la cui eventuale erroneita puo essere rilevata solo se, sul punto, sia stata presentata una esplicita impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)