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Sez. L, Sentenza n. 2473 del 16/04/1984 (Rv. 434498 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - FENOMENO TRASLATIVO DI DIRITTI PATRIMONIALI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - SUBINGRESSO DI ALTRO SOGGETTO IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434498-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - FENOMENO TRASLATIVO DI DIRITTI PATRIMONIALI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - SUBINGRESSO DI ALTRO SOGGETTO IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

La pensione di riversibilità, nel sistema previdenziale, si atteggia come un fenomeno meramente traslativo, in favore di determinati soggetti legati all'assicurato da vincolo di coniugio o parentela (art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, sostitutivo dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), di diritti patrimoniali che spettavano a quest'ultimo per effetto del versamento dei contributi, senza, però, che si configuri una sostituzione di tali soggetti nella posizione giuridica dello assicurato deceduto che possa legittimare l'ulteriore trasmissione della pensione di riversibilità. Pertanto, in caso di morte di titolare di pensione di riversibilità, non è ammissibile il subentro in questa, iure proprio o iure successionis, di altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)