Sez. L, Sentenza n. 857 del 30/01/1988 (Rv. 457243 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI EROGATE - RIPETIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI EROGATE - RIPETIBILITÀ.*
Mentre nel caso in cui l'annullamento del provvedimento attributivo della prestazione pensionistica comporti l'esclusione in radice della sussistenza del rapporto assicurativo è applicabile la norma generale dell'art. 2033 cod. civ. in materia d'indebito oggettivo, nel caso in cui l'atto di annullamento incida solo sulla liquidazione, incontroverso il diritto al pensionamento, è invece applicabile la norma dell'art. 80, comma terzo, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, che, in deroga al detto principio generale, sancisce l'irrilevanza, sulle erogazioni pensionistiche già effettuate, di errori non dovuti a dolo dell'interessato e rettificati oltre l'anno. Pertanto, la citata norma speciale trova applicazione anche in tema di prestazioni erogate a titolo di pensione di riversibilità, sempreché l'annullamento dell'atto attributivo del trattamento pensionistico incida solo sulla misura del medesimo, ferma, peraltro, la Rilevanza, anche nei confronti del superstite, di comportamenti dolosi del primo titolare della pensione, in quanto il carattere personale del diritto del superstite alla pensione di riversibilità non esclude che tale diritto tragga origine da quello del primo titolare e debba quindi riconnettersi allo stesso quadro assicurativo e contributivo di tale soggetto. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto irrilevante, nei confronti della moglie superstite, la falsa affermazione del marito, la quale aveva inciso sull'entità della pensione, circa l'inesistenza di un suo rapporto di lavoro dipendente in relazione ad un determinato periodo ed ai fini del riscatto del medesimo). (V 653/86, mass n 444222; (V 6111/85, mass n 443250; (V 2473/84, mass n 434498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 179, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 8, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 9, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)