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Sez. 3, Sentenza n. 963 del 05/04/1974 (Rv. 368882 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CANONE ERMENEUTICO.*
Stato
decisa il 1974-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368882-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA DEL CANONE ERMENEUTICO.*

Il principio di conservazione del contratto, previsto dall'art 1367 cod civ, costituisce un criterio interpretativo sussidiario, utilizzabile solo quando, nonostante l'interpretazione logico-letterale della clausola, il senso di questa sia rimasto dubbio. (Conf 545'72, mass n 356551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)