Sez. 4, Sentenza n. 2743 del 22/01/1990 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 183509 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI - È TALE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI - È TALE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La concessione alla parte civile di una provvisionale costituisce provvedimento avente carattere delibativo e discrezionale emesso dal giudice penale allo stato degli Atti e, non avendo autorità di giudicato nel successivo giudizio civile, non pregiudica le successive definitive statuizioni sul punto, da parte del competente giudice civile. Ne deriva che tale provvedimento non è ricorribile in Cassazione, sia perché esso fa salve le possibilità di difesa dell'imputato e del responsabile civile nel successivo giudizio di liquidazione definitiva del danno, e non pregiudica eventuali diritti di altri terzi danneggiati che, pur non essendosi costituiti parte civile, ben possono intervenire nel giudizio civile per far valere le loro ragioni, sia perché risulta comunque privo del carattere della decisorietà richiesto dalla legge per l'impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali. (Conf mass n 178392 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)