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Sez. 4, Sentenza n. 2298 del 03/02/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210397 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Condotta non immediatamente correlabile con il consumo personale - Accertamento della destinazione allo spaccio - Valutazione di merito - Sorpresa in flagranza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210397-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Tutte le volte in cui la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacente deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato escluso che per poter affermare la responsabilità per spaccio di stupefacenti sia necessaria la sorpresa in flagranza).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)