Sez. 4 - , Sentenza n. 46392 del 15/05/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274272 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Sentenza di proscioglimento - Appello della parte civile ai soli effetti civili - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che l’impugnazione vada proposta innanzi al giudice penale anziché al giudice civile - Manifesta infondatezza - Sussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. - dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento vada proposta innanzi al giudice penale anziché innanzi al giudice civile, poiché l'azione civile esercitata nel processo penale ha natura accessoria e subordinata all'accertamento del reato e al giudizio di colpevolezza dell'imputato che non può che spettare al giudice penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)