Sez. 3, Sentenza n. 1664 del 02/12/1968 Ud. (dep. 03/04/1969) Rv. 110958 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - DEVE AVVENIRE NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE - ISTANZA DIFENSIVA - PRESUNZIONE DI NOMINA - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - DEVE AVVENIRE NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE - ISTANZA DIFENSIVA - PRESUNZIONE DI NOMINA - ESCLUSIONE.*
L'attribuzione dell'incarico di difensore di fiducia, per la delicatezza delle funzioni conferite, deve avvenire nei modi stabiliti dalla legge, onde non puo essere ritenuta, in Mancanza di una formale dichiarazione dell'interessato, in base a mere presunzioni, o in conseguenza di una istanza difensiva di un avvocato che poteva agire anche, ad insaputa dell'imputato, in temporanea sostituzione del difensore da questi nominato, e per incarico di lui. (V.109492, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)