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Sez. 2, Sentenza n. 4978 del 02/03/2007 (Rv. 597453 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) | Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Muri (maestri, perimetrali) - Muri perimetrali non portanti - Presunzione ex art. 1117 cod. civ. - Sussistenza - Muri in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile - Muri comuni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597453-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI)

I muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod. civ., in quanto determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dello immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)