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Sez. 2, Sentenza n. 82 del 10/01/1977 (Rv. 383588 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1977-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383588-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda chiedendo al giudice un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita, cioe un provvedimento che vada al di la del semplice rigetto della domanda principale. Resta, invece, nel campo della eccezione - la cui proponibilita per la prima volta in grado di appello e soggetta alla disciplina dettata dall'art 345, secondo comma, cod proc civ - l'istanza del convenuto che, mediante la deduzione di un proprio diritto, mira soltanto a paralizzare, in tutto od in parte, nello ambito di una semplice difesa, il diritto fatto valere dalla controparte. (V 3208/73, mass n 367034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)