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Sez. 5, Sentenza n. 5753 del 10/03/2010 (Rv. 612163 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Detraibilità dell'IVA per l'acquisto od importazione di beni costituenti oggetto dell'attività propria dell'impresa - Aggiunta delle navi ed imbarcazioni da diporto da parte del d.l. n. 216 del 1978 - Disapplicazione - Fondamento - Contrasto con l'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612163-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il d.l. 26 maggio 1978, n. 216, convertito nella legge 24 luglio 1978, n. 388, nella parte in cui ha modificato l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungendo le navi od imbarcazioni da diporto ai beni in relazione ai quali la detrazione dell'imposta versata sul prezzo di acquisto od importazione era consentita soltanto se gli stessi fossero oggetto dell'attività propria dell'impresa, va disapplicato per contrasto con l'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva IVA 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, che stabiliva il mantenimento delle esclusioni del diritto alla detrazione esistenti nelle normative nazionali prima della scadenza del termine per il suo recepimento (1° gennaio 1978).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)