Sez. 5, Sentenza n. 4230 del 24/02/2006 (Rv. 588059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Requisiti - Inerenza all'attività d'impresa delle operazioni imponibili - Nozione - Contrasto con l'art. 17 Dir. n. 77/388/CEE - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la possibilità di portare in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, l'imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, è limitata, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alle modifiche recate dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, ai beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa, e non si estende, pertanto, a quei beni solo indirettamente connessi ad essa, e quindi privi dell'inerenza all'attività imprenditoriale nei termini richiesti dalla norma. Né la disciplina nazionale contrasta, sul punto, con l'art. 17 Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 388, secondo cui la generica inerenza all'attività d'impresa non è sufficiente per attribuire ad essa il diritto alla detrazione dell'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)