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Sez. 2, Sentenza n. 1771 del 07/07/1962 (Rv. 252814 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTO DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO FRA DISTANZA E ALTEZZA - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ALTEZZA FISSATI IN RELAZIONE ALLA DISTANZA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252814-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTO DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO FRA DISTANZA E ALTEZZA - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ALTEZZA FISSATI IN RELAZIONE ALLA DISTANZA - DIRITTO ALLA DEMOLIZIONE.*

Se e vero che tra le violazioni delle norme edilizie, per le quali il secondo comma dell'art 872 cod civ attribuisce all'interessato la facolta di chiedere la riduzione in pristino, non possono comprendersi quelle relative alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e con le strade pubbliche, ne quelle riguardanti i limiti di ampiezza dei cortili, trattandosi, in tali casi, di norme che non incidono su materia regolata da alcuna disposizione della Sezione sesta del libro terzo del codice civile, ma che sono dettate per l'attuazione di finalita di pubblico interesse, talche la loro violazione riflettendosi solo indirettamente su un interesse privato, non puo dar luogo se non al risarcimento del danno, e anche vero, pero, che, per le costruzioni invece, su fondi finitimi, separate da suolo privato, il regolamento edilizio che determini la distanza tra due edifici, in proporzione alla loro altezza, viene a porre in essere una norma integrativa della disciplina delle distanze nelle costruzioni imposta dal codice civile, la quale, in virtu del disposto dell'ultima parte dell'art 873 cod civ che conferisce ai regolamenti locali la facolta di stabilire una distanza maggiore, attribuisce ai rispettivi proprietari un diritto soggettivo perfetto, nel senso che, oltre l'interesse pubblico dell'edilizia e dell'igiene, essa tutela anche quello privato dei vicini nei loro rapporti reciproci. Pertanto, in tale ipotesi, l'eventuale superamento dell'altezza massima risultante dal rapporto proporzionale con lo spazio interno tra i due edifici costituisce violazione delle norme sulle distanze, con la conseguente sanzione della riduzione in pristino precisata dal secondo comma dell'art 872 cod civ. (V 353/62, 2478/61, 3140/60, 2786/60, 2843/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)