Sez. L, Ordinanza n. 34706 del 27/12/2024 (Rv. 673321-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 1, comma 114, l. n. 190 del 2014 - Sgravi contributivi ex art. 8, comma 2, terzo periodo, l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente - Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste della c.d. "piccola mobilità" - Condizioni per la fruizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, della l. n. 223 del 1991, in virtù dell'art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014, spettano al datore di lavoro che ha trasformato in contratto a tempo indeterminato il contratto di lavoro a termine stipulato con un lavoratore assunto dalle liste della cd. piccola mobilità, a condizione che tale trasformazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2012 e non in data posteriore, a nulla rilevando che l'originario contratto a termine, presupposto dell'autonomo sgravio disciplinato dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, della l. n. 223 del 1991, sia stato concluso prima del 31 dicembre 2012.
Legge 23/12/2014 num. 114 art. 1 com. 114 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 4 com. 1, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)