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Sez. L - , Sentenza n. 12554 del 22/05/2018 (Rv. 648659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | - Iscritti nelle liste di mobilità - Assunzione a tempo indeterminato - Lavoratori già assunti a tempo determinato - Benefici contributivi ex artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Cumulabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di incentivi alle assunzioni, lo sgravio contributivo previsto dall'art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 in favore delle imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non spetta al datore di lavoro che, in relazione agli stessi lavoratori, abbia in passato già beneficiato degli sgravi previsti per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della stessa l. n. 223 del 1991, atteso che le norme derogatorie delle obbligazioni contributive hanno carattere eccezionale e che il cumulo dei due benefici si porrebbe in contrasto con l'ultimo periodo dello stesso comma 2, che prevede, per la fruizione del doppio sgravio contributivo, un requisito temporale imprescindibile, vale a dire la trasformazione del contratto nel corso di svolgimento del rapporto a termine.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)