Sez. L, Sentenza n. 21234 del 10/10/2007 (Rv. 599503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 124 del 1993 - Rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento delle forme di previdenza già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 - Presenza di squilibri finanziari - Necessità - Portata - Squilibrio "interno" del meccanismo originario di alimentazione del fondo - Configurabilità - Squilibrio "esterno" determinato da ragioni di maggiore gravosità della gestione del fondo - Configurabilità - Prevedibilità dello squilibrio finanziario - Ammissibilità - Sufficienza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
La norma recata dal comma 7 dell'art. 18 del d.lgs. n. 124 del 1993 - secondo cui la "presenza di squilibri finanziari" consente la rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento delle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 - fa riferimento sia all'ipotesi principale dello "squilibrio interno", determinato dal meccanismo originario di alimentazione finanziaria e di erogazione dei trattamenti pensionistici, in relazione al mantenimento per i soggetti già iscritti delle più favorevoli regole preesistenti, sia allo "squilibrio esterno", che consegua a qualsiasi altra ragione che renda più gravosa la gestione del fondo, dovendosi inoltre escludere (alla luce del "favor" che il legislatore ha inteso attribuire alla sopravvivenza, fin dove possibile, dei fondi preesistenti) che l'intervento di rinegoziazione si giustifichi soltanto in base ad uno squilibrio finanziario già verificato, nel senso di una consumazione delle riserve patrimoniali, dovendosi invece reputare sufficiente uno squilibrio prevedibile, per l'impossibilità di perpetuare, nel nuovo assetto, l'operatività delle regole in precedenza fissate, al quale può porsi rimedio proprio tramite lo strumento apprestato dal citato comma 7 dell'art. 18 d.lgs. n. 124 del 1993. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la sussistenza del presupposto della "presenza dello squilibrio finanziario" per la rinegoziazione delle regole del fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana in riferimento alle sue "mutate situazioni patrimoniali" in considerazioni del dato strutturale del "minor subentro di nuovi lavoratori contribuenti, rispetto agli uscenti aventi diritto").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)